Il Lavoro e le Regioni. Dinamiche e politiche territoriali in Emilia-Romagna
Bologna, 17 novembre 2008
Mi scuso di non poter essere presente oggi e di rispondere a questo gradito invito affidando il mio contributo ad un intervento scritto, ma la contemporaneità di due iniziative mi ha visto costretta a scegliere. I tempi difficili che sta vivendo il mondo della scuola mi obbligano a rinunciare ad essere qui insieme a voi per partecipare ad un convegno dedicato agli istituti comprensivi e non perdere così un’occasione di dialogo e di confronto su un tema che in questi mesi ha assunto i caratteri dell’urgenza. Sono comunque lieta di poter dare il mio contributo a questa iniziativa, sottolineando in primo luogo come la scelta di celebrare i 60 anni della nostra Costituzione, mettendo al centro delle riflessioni il tema del lavoro, mi sembri di grande responsabilità e di grande interesse.
Vittorio Foa – in un libro che ripercorre la storia del Novecento – riferendosi agli anni della Costituente, scrive che quella che si era formata allora si poteva definire una mente costituente, per la capacità di guardare insieme agli interessi particolari e a quelli generali; di guardare all’oggi e insieme anche al domani. “Nonostante i contrasti politici molto forti, la Costituente – scrive Foa - riusciva a toccare un livello altro, e questo altro livello era quello della ricerca comune (…). Capace di dare stabilità alle regole senza però chiuderle di fronte alla storia del futuro.”
Il libro – molto noto – è intitolato “Questo novecento”.
In questa ricerca comune, le tre culture politiche – liberale, cattolico-democratica e socialista – che hanno contribuito alla redazione della Costituzione hanno condiviso fin dalle parole di esordio il valore fondante del lavoro. Tali parole non rappresentano né una formula dal significato retorico, né un “guscio vuoto”: rafforzate e declinate in più articoli successivi, sia nell’ambito dei Principi Fondamentali, che nel Titolo III, costituiscono le radici più robuste e profonde dei diritti sociali e del lavoro, indicando obiettivi da realizzare, condizioni da favorire e protezioni sociali da affermare.
Tanto che, più volte, è stato detto e scritto che per questi motivi si può definire la nostra Costituzione come la Costituzione del lavoro.
Essa riconosce nel lavoro il principale titolo di dignità del cittadino. Oggi, più che mai, chi si vede negata la possibilità di svolgere un ruolo attivo nel sistema delle relazioni economiche o è costretto a svolgerlo privato di garanzie e di tutele, vive e soffre una condizione di marginalità ed esclusione.
I principi costituzionali – possiamo affermarlo con forza - mantengono intatta la loro ragione d’essere. Tuttavia - nonostante la Costituzione faccia riferimento al lavoro in un’accezione molto allargata che include sia il lavoro subordinato, sia quello autonomo - la seconda metà del secolo è stata attraversata da radicali mutamenti nell’organizzazione del lavoro, forse non così prevedibili.
Marco Revelli in un bel libro – questa volta dal titolo “Oltre il Novecento” – delinea un percorso tra le antinomie del secolo alla ricerca di una via d’uscita da quello che definisce labirinto novecentesco. Lo fa seguendo il filo contorto delle tracce più profondamente incise nel paesaggio mentale del secolo. A cominciare da quella costituita dal lavoro – scrive Revelli – dai suoi trionfi, dai suoli deliri e dalle sue metamorfosi.
E in questo percorso, tra le specificità del lavoro tardo-novecentesco, segnate dalla frantumazione a atomizzazione di un modello apparentemente monolitico, individua quella del “politeismo dei lavori”. Esso nasce e si costituisce sul riconoscimento esplicito (…) di nuove figure di lavoro, eterogenee ed eterodosse, segnate dall’innovatività e dall’atipicità perché portatrici di risorse fino ad allora trascurate e soprattutto perché segnate dall’instabilità, flessibilità, mutevolezza.
Figure, occorre aggiungere, deboli sul mercato del lavoro perché costantemente in bilico sul confine che separa l’emisfero delle garanzie stabilite da quello della precarietà, o dell’informalità, in oscillante movimento tra l’area del lavoro e quella del non lavoro. E insieme complesse – scrive ancora Revelli - in cui l’adattabilità prende il posto della regolarità; la capacità d’interazione sostituisce la disciplina formale.
Pur in una situazione positiva del mercato del lavoro emiliano-romagnolo - che ha registrato una crescita rilevante del tasso di occupazione, passato dal 62,2% del 1995 al 70,3% nel 2007, superando con tre anni di anticipo l’obiettivo europeo per il 2010 - sia il quadro normativo regionale che la programmazione delle politiche del lavoro ad esso sottese guardano a tale debolezza e a tale complessità. Nel primo caso – la debolezza - per ridurla: mi riferisco in particolare alla crescente precarizzazione del mercato del lavoro. Nel secondo – la complessità – per farne un’opportunità per le imprese e per i lavoratori. Complesse, infatti, sono le dinamiche del mercato del lavoro e del sistema economico-produttivo (mi riferisco ai nuovi scenari di concorrenza, alla necessità ormai improrogabile di innovazione tecnologica ed organizzativa), e complesse sono le vite dei singoli lavoratori e in particolare delle lavoratrici (penso alla sempre più stretta dipendenza dei tempi di vita e dei tempi di lavoro e alla crescente difficoltà di conciliarne le esigenze).
A seguito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, la Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del sistema del lavoro ha approvato la Legge Regionale n. 17/2005, recante "Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro".
Con questa legge la Regione ha inteso contribuire alla promozione dell’occupazione, alla sua qualità e sicurezza, alla valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone, all’affermazione dei loro diritti nelle attività lavorative e nel mercato del lavoro, all’attuazione del principio delle pari opportunità, quali fondamenti essenziali per lo sviluppo economico e sociale del territorio.Ma due sono gli interventi regionali - in attuazione della legge regionale 17/2005 – su cui voglio focalizzare la nostra attenzione. Il primo in risposta al tema della debolezza, il secondo della complessità, tematiche che ho assunto quale filo conduttore di queste riflessioni.
Di fronte alla crescente precarizzazione dei rapporti di lavoro, fonte di debolezza non solo per i singoli lavoratori, ma anche per le imprese, la legge – frutto di un lungo processo di concertazione con le parti sociali – ha previsto che la Regione sostenesse la stabilizzazione occupazionale attraverso diversi strumenti di politica attiva.
Nel marzo scorso la Giunta regionale ha pertanto messo a disposizione 10 milioni di euro per la concessione di incentivi alle imprese per la stabilizzazione di alcune specifiche categorie di lavoratori: lavoratori precari, disoccupati di lunga durata, genitori soli con figli e persone in carico ai servizi sociali. Ulteriori 5 milioni di euro - stanziati dal Ministero del Lavoro e programmati congiuntamente - sono stati destinati alla partecipazione ad attività formative, anche individuali, dei lavoratori interessanti dal processo di stabilizzazione e per l’erogazione di un sostegno al reddito (circa 450 euro mensili) ai destinatari dell’area dello svantaggio socio-sanitario per il periodo di frequenza dei percorsi formativi.
L’ultima rilevazione effettuata sulle domande già presentate e quelle in corso di protocollazione – l’avviso pubblico è aperto fino alla fine di Novembre - dava per superata la soglia delle 1100 domande.
Per lavoratori privi di un rapporto stabile nella Delibera regionale si definiscono le persone che nei 24 mesi precedenti l’avviso pubblico hanno percepito un reddito lordo complessivo inferiore ai 35.000,00 Euro e che per almeno 18 mesi dei 24 sono stati impiegati con forme giuridiche di lavoro diverse dal rapporto subordinato a tempo indeterminato. Così come l’entità dei contributi per ogni assunzione è stata proporzionata sulla base delle fasce di retribuzione o di costo salariale su base annuale dei destinatari assunti.
Per la prima volta un intervento volto ad incentivare la stabilità occupazionale, nell’individuazione dei potenziali beneficiari, si è misurato sulla forma giuridica della condizione occupazionale, sulla durata contrattuale e sul reddito dei singoli. In altre parole, in Emilia-Romagna - nella fase di programmazione dell’intervento – si è proceduto ad una definizione, non così scontata, di precarietà. Definizione che emerge da un’analisi di diversi elementi: la forma giuridica del contratto, la discontinuità occupazionale e la condizione economica.
Si tratta di un passo in avanti per due ragioni. Perché definire chi è precario, poter operare una sorta di demarcazione tra coloro che vivono discretamente la loro condizione di flessibilità, e coloro che, invece, facendo i conti con condizioni contrattuali ed economiche deboli vivono situazioni di potenziale vulnerabilità sociale - operando anche una demarcazione tra lavoro scelto e lavoro subito – è decisivo per programmare politiche attive efficaci. E perché tale approccio permette di affrontare la discussione su precarietà e flessibilità – o flexicurity - in chiave non ideologica.
Inoltre, per la prima volta, un intervento regionale volto a favorire la stabilizzazione e a contrastare la precarietà, ha previsto l’integrazione di diversi strumenti: incentivi alle imprese, sostegno al reddito, formazione di coloro che accedono a condizioni occupazionali stabili attraverso l’incentivo.
Per farlo abbiamo costituito reti istituzionali codificate (servizi per il lavoro, aziende ausl e comuni). Abbiamo sostanzialmente ricomposto sulla persona le diverse competenze istituzionali e professionali. E, rispetto alle figure più deboli del mercato del lavoro, l’obiettivo è stato quello di ridurre il gap per metterle nelle condizioni - attraverso il lavoro – di realizzarsi pienamente e partecipare in modo effettivo “all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Perché - come è stato intuito da George Simmel - al lavoro possiamo attribuire la cifra più autentica della libertà moderna.
Torniamo ora al tema della complessità, che interessa – da prospettive differenti - tanto le organizzazioni, quanto i singoli. E affrontiamone uno dei casi paradigmatici.
All’interno del mercato del lavoro regionale - che ha conosciuto a partire dalla metà degli anni ‘90 un andamento particolarmente favorevole - la componente femminile, con un tasso di occupazione giunto nel 2007 al 62,7%, come è noto, è quella più dinamica.
La presenza delle donne adulte è cresciuta in modo costante e progressivo dai 30 anni fin oltre i 50. Tra i 30 e i 44 anni, nel pieno dell’età riproduttiva, si hanno i picchi occupazionali più elevati, intorno all’88%. Tuttavia è soprattutto subito dopo i 50 anni che si hanno le maggiori novità: è qui infatti l’incremento più intenso dell’occupazione, ascrivibile, tra l’altro, agli effetti delle riforme previdenziali che hanno prodotto un aumento dell’età media di pensionamento.
Ma al positivo profilo quantitativo, non si associa una elevata qualità e stabilità dei nuovi lavori.
La crescita dell’occupazione femminile è per poco più della metà circoscritta al contratto part-time a tempo indeterminato, scelto per prendersi cura dei figli e/o di altri familiari e per il resto al lavoro a termine che carica maggiormente sulle donne – già penalizzate da progressioni di carriera insoddisfacenti e da differenziali retributivi a parità di responsabilità inaccettabili (25% in meno nel caso del lavoro dipendente e 48% nel caso di lavoro autonomo) - il rischio di restare disoccupate nelle fasi negative della congiuntura.
È noto, infatti, nella letteratura economica, come di fronte alle crisi dei sistemi produttivi siano dapprima le persone con contratti a termine o ad orario ridotto ad essere espulse. Così come è purtroppo accertato che con la nascita di un figlio, più si è giovani e poco scolarizzate, più si rischia di uscire dal mercato del lavoro per scadenza di un contratto a tempo determinato, per chiusura dell’attività aziendale, ma soprattutto a causa degli orari inconciliabili con i nuovi impegni familiari.
L’art. 37. della Costituzione recita
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.
Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
Fino a che punto - dobbiamo chiedercelo - i principi costituzionali dell’articolo 37- sono stati rispettati?
Nonostante la solida rete familiare che caratterizza la struttura sociale della nostra Regione (messa comunque in crisi dall’elevata partecipazione al lavoro retribuito delle donne di ogni età) e nonostante l’aumento generalizzato dell’offerta di servizi educativi, quasi raddoppiata nell’ultimo decennio, è comunque presente una rilevante quota di bambini (circa 6000 ogni anno) che restano esclusi dai nidi d’infanzia.
Le dinamiche economiche e sociali che hanno accompagnato la crescita dell’occupazione femminile nella nostra regione – talmente consistenti da un punto di vista quantitativo da poter definire il lavoro plurale da un punto di vista di genere – sono rappresentative della complessità dei fabbisogni maturati dal sistema e dai singoli in questi anni e della necessità per soddisfarli di ricorrere a politiche integrate e partecipate.
In attuazione della Legge 17/2005 - che prevede diverse misure per promuovere la conciliazione tra lavoro e impegni familiari - oltre a sostenere le imprese nei necessari processi di riorganizzazione aziendale, è in corso una sperimentazione per la concessione di assegni o voucher per l’acquisizione da parte di lavoratori subordinati, parasubordinati, autonomi o associati, di servizi di cura, volti a favorire la permanenza nel mercato del lavoro e la progressione di carriera di persone a rischio di esclusione o discriminazione per carichi familiari.
Il piano di erogazione dei voucher per la conciliazione – che prevede l’attivazione della misura su tutto il territorio regionale dall’anno scolastico 2009-2010 e un investimento pari a 3 milioni di euro annui fino al 2013- si colloca nelle azioni previste dal Programma Operativo Regionale del Fse 2007-2013 e vede il coinvolgimento di tutti i Comuni Capi Distretto della Regione.
Progettare politiche congiunte, che integrino competenze diverse - in questo caso politiche del lavoro, di pari opportunità e socio-educative - fondate sul dialogo sociale e sulla concertazione interistituzionale è l’unica formula per comprendere la complessità e provare a governarla.
Un aspetto decisivo infine - rispetto al tema che mi è stato affidato “Il lavoro e le Regioni” - è quello relativo al riparto delle Competenze dello Stato e delle Regioni in tema di politiche del lavoro, del principio di leale collaborazione e della esigenza di un più efficace coordinamento interistituzionale. A questo proposito, alcune misure adottate nel corso della nuova legislatura si stanno rivelando lesive delle prerogative regionali o comunque generatrici di criticabili approcci.
Particolarmente grave è innanzitutto la disciplina introdotta dal d.l. n. 112 del 2008, convertito con l. n. 133, concernente il contratto di apprendistato.
L’articolo 23 della legge 133/2008 “Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato” interviene sull’articolo 49 del legislativo 276/2003 in materia di apprendistato professionalizzante, introducendo un nuovo comma 5-ter che devolve alla contrattazione collettiva di qualunque livello, nonché agli enti bilaterali, la disciplina integrale ed esclusiva dei profili formativi dell’apprendista “in casi di formazione esclusivamente aziendale”.
Il comma: 5-ter recita che “In caso di formazione esclusivamente aziendale … contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo».
Tale disposizione esclude qualunque ruolo delle Regioni, esclusione che a nostro giudizio è in contrasto con le stesse previsioni (ulteriori) del d. lgs. n. 276 del 2003 concernenti l’apprendistato professionalizzante, ma soprattutto con le norme costituzionali di riparto della competenza legislativa tra Regioni e Stato. Sulla disciplina pregressa dell’apprendistato si è in effetti già espressa la Corte costituzionale, rilevando come la stessa realizzi un corretto equilibrio tra prerogative riconosciute a Stato e Regioni. Equilibrio appunto che oggi va ritenuto perduto.
La nuova disciplina, attribuendo una competenza normativa già riconosciuta alle Regioni alla fonte contrattuale - destinata in tal modo a regolare i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante in relazione a tutte le imprese e a tutti gli apprendisti (compresi – si noti – anche quelli non iscritti ad alcun sindacato) – genererà una preoccupante frammentazione delle definizioni stesse di formazione, renderà gli obiettivi formativi dipendenti dagli equilibri contrattuali maturati dai diversi settori, se non dalle diverse imprese, minando definitivamente la stessa effettività delle regole sulla formazione in aziende, posto che ciascuna azienda – se lo prevedono i contratti – assicurerà solo ciò che la stessa è in grado di realizzare.
In un momento in cui si procede a livello comunitario verso un confronto sulle qualifiche e sui contenuti formativi – per adeguarsi al mercato unico del lavoro in via di costituzione - il sistema italiano di formazione nell’apprendistato rinuncia all’organicità e alla comunicabilità dei titoli acquisiti, sottraendo ai giovani diritti e d opportunità.
Sono queste, in sintesi, le ragioni che ci hanno indotto a fare ricorso alla Corte Costituzionale.
C’è chi sostiene – constatandolo, temendolo o auspicandolo – che il secolo del lavoro sia ormai concluso. Certamente stiamo vivendo una nuova fase della modernità, individualizzata, privatizzata, di cui l’onere di tesserne l’ordito – ha scritto Bauman - e la responsabilità di fallimento ricadono principalmente sulle spalle dell’individuo.
A maggior ragione credo decisivo ridare centralità al lavoro, recuperando o maturando - là dove si è persa – una cultura del lavoro intesa come sicurezza, regolarità, qualità, attraverso il dialogo sociale e attraverso un investimento continuo sulle persone. Ovvero attraverso un’idea di formazione incessante, perpetuamente incompiuta e aperta.
Cultura del lavoro e investimento sui saperi delle persone e delle organizzazioni rappresentano non solo per la nostra regione, ma per il nostro paese e per l’Europa unita, la via più adeguata per favorire la crescita economica, rafforzare la coesione sociale, accrescere il benessere e la dignità delle persone e della collettività.
